I soggetti che hanno iniziato nel 2020 i lavori, con i relativi pagamenti, per la riqualificazione di alcuni fabbricati residenziali – tramite demolizione, ricostruzione e recupero con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore – e hanno presentato, il 27 agosto 2020, allo sportello unico del Comune, insieme alla SCIA, l’asseverazione delle classi di rischio sismico per attestare il passaggio a due classi di rischio inferiore, può accedere al superbonus, in alternativa al sismabonus, a condizione che entro la fine dei lavori produca anche l’attestazione della congruità delle spese.

Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 410 del 16 giugno 2021, nella quale indica al contribuente la corretta procedura da seguire per beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 119 del DL Rilancio.

Sismabonus, quali sono le regole per il 110%

Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche ammessi al superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Colui che rilascia il visto di conformità – aggiunge il Fisco – verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Per il rilascio delle documentazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non può essere inferiore a 500mila euro.
 
Il DM 58/2017 dall’articolo 2 del DM 329/2020, che, entrato in vigore il 7 agosto 2020, ha modificato l’allegato B, contenente il modello relativo all’asseverazione del progettista, al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.
 
L’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’allegato B, a parere dell’Agenzia, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, risponde a una semplificazione degli adempimenti e, di conseguenza, la sua mancanza al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla Scia, non dovrebbe pregiudicare l’accesso al Superbonus.
 
Ai fini del Superbonus – prosegue l’Agenzia -, il comma 13, lettera b) dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, stabilisce che per gli interventi antisismici “i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico” attestano, “altresì la corrispondente congruità delle spese” e, ai sensi del successivo comma 13-bis dello stesso articolo, la detta asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121”. L’Agenzia, pertanto, ritiene che l’attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.

Sismabonus, ok al 110% se si attesta la congruità delle spese

Nel caso in esame, dunque, considerato che l’istante rappresenta di aver prodotto l’asseverazione in conformità all’allegato B, l’Agenzia ritiene che potrà beneficiare del Superbonus, purché entro la fine dei lavori produca anche l’attestazione della congruità delle spese.

Il documento, in conclusione, ribadisce che in presenza di interventi antisismici per i quali è possibile beneficiare del 110%, il contribuente potrà fruire esclusivamente del Superbonus, mentre la disciplina “ordinaria” del Sismabonus, di cui all’articolo 16 del Dl n. 63/2013, può applicarsi in tutti gli altri casi esclusi dall’agevolazione potenziata superbonus.